RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione
- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni
- ha finalità formativa ed educativa
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
- documenta lo sviluppo dell’identità personale
- promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. Il decreto legislativo 62/2017 attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il modello di valutazione della scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti di cui, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità.
Valutazione nel primo ciclo di istruzione
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
- Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
- Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, valorizzando l’attivazione da parte dell’istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola primaria saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all’unanimità dai docenti contitolari.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico.
Comunque, per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l’anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.
Per essere ammessi all’esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dall’esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all’alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10.